@SM
22-01-2010, 13:48
Vecchiotta come news ma sempre meglio rinfrescare la memoria
SKY: AUMENTI, LAMENTELE, PUBBLICITA’ INGANNEVOLE, ORA IL CONSUMATORE PUO’DIRE BASTA
http://www.adiconsum.it/immagini/stampante.gif (http://www.adiconsum.it/print.php?pagina=notizia&idarticolo=114)
http://docs.adiconsum.it/foto_articoli/114.jpgAUMENTI ABBONAMENTO: Sky per la terza volta, da quando è sbarcata in Italia, incrementa il proprio listino, imponendo l’aumento a nuovi e vecchi abbonati. L’articolo 3.3 del contratto di SKY prevede che per aumenti fino al 10% non è possibile interrompere il contratto e che, di conseguenza, il consumatore deve subire passivamente le decisioni unilaterali prese dalla pay tv. E’ evidente che questo articolo, come molti altri presenti nel contratto, non è valido perché vessatorio e non equilibrato, non rispondendo, quindi, alla normative viggenti, infatti concede diritti solo ad uno dei due contraenti, a SKY e non al consumatore.
IN CASO DI VARIAZIONI DEL CONTRATTO, IL CONSUMATORE PUO’ NON ACCETTARLE, PROCEDENDO A DISDETTA IMMEDIATA.
LAMENTELE: Adiconsum da maggio 2006 ha istituito il servizio “PRONTO SOCCORSO SKY”, permettendo ai clienti SKY di segnalare i disservizi sia alla nostra associazione che a tutti i consumatori. Ogni giorno ci arrivano lamentele ed infatti, abbiamo superato le 300 segnalazioni, che tutti possono visionare su questo sito. La maggior parte dei messaggi scaturiscono dalle imposizioni previste dal contratto SKY e dalla pessima carta dei servizi adottata, che tutela solo l’azienda, disinteressandosi dei diritti dei consumatori. ORA, I CONSUMATORI CHE SUBISCONO SOPRUSI, POSSSONO RECEDERE IMMEDIATAMENTE DAL CONTRATTO.
PUBBLICITA' INGANNEVOLE: Adiconsum ha nuovamente denunciato SKY all’Antitrust per pubblicità ingannevole. La campagna pubblicitaria incriminata è quella relativa a “SKY a 11 €”.
Infatti, attraverso i messaggi pubblicitari, SKY diffonde l’idea che è possibile abbonarsi alla pay tv spendendo solo €11. L’affermazione è falsa perché il pacchetto più economico di SKY costa 24 € al mese, esclusi film e sport. Nei messaggi pubblicitari non è definito con chiarezza che la promozione è riferita ad un sconto temporale. Se l’antitrust darà ragione ad Adiconsum, SKY subirebbe la quarta condanna per pubblicità ingannevole. ORA, I CONSUMATORI POSSONO DIRE BASTA A CHI INGANNA E RECEDERE DAL CONTRATTO.
E' in vigore il decreto Bersani (DL 31-01-07 N. 7-GAZZETTA UFFICIALE n. 26 del 01-02-07) che recita:
I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta' del contraente di recedere dal contratto o di trasferirlo presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati da esigenze tecniche e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facolta' degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente articolo i rapporti contrattuali gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.
Tutti i nuovi clienti di SKY che non intendono rimanere abbonati, avvalendosi del decreto Bersani bis, possono recedere dal contratto, inviando una raccomandata A.R. Dopo 30 giorno dalla data di ricezione della raccomandata (occore, quindi pagare l'abbonamento anche per gli ulteriori 30gg e successivamente consegnare il decoder con la smart card) il consumatore non ha nessun obbligo contrattuale. I vecchi abbonati, invece, devono attendere che passino 60 gg. dall'entrata in vigore della legge per procedere lal recesso.
Fonte:
SKY: AUMENTI, LAMENTELE, PUBBLICITA’ INGANNEVOLE, ORA IL CONSUMATORE PUO’DIRE BASTA
http://www.adiconsum.it/immagini/stampante.gif (http://www.adiconsum.it/print.php?pagina=notizia&idarticolo=114)
http://docs.adiconsum.it/foto_articoli/114.jpgAUMENTI ABBONAMENTO: Sky per la terza volta, da quando è sbarcata in Italia, incrementa il proprio listino, imponendo l’aumento a nuovi e vecchi abbonati. L’articolo 3.3 del contratto di SKY prevede che per aumenti fino al 10% non è possibile interrompere il contratto e che, di conseguenza, il consumatore deve subire passivamente le decisioni unilaterali prese dalla pay tv. E’ evidente che questo articolo, come molti altri presenti nel contratto, non è valido perché vessatorio e non equilibrato, non rispondendo, quindi, alla normative viggenti, infatti concede diritti solo ad uno dei due contraenti, a SKY e non al consumatore.
IN CASO DI VARIAZIONI DEL CONTRATTO, IL CONSUMATORE PUO’ NON ACCETTARLE, PROCEDENDO A DISDETTA IMMEDIATA.
LAMENTELE: Adiconsum da maggio 2006 ha istituito il servizio “PRONTO SOCCORSO SKY”, permettendo ai clienti SKY di segnalare i disservizi sia alla nostra associazione che a tutti i consumatori. Ogni giorno ci arrivano lamentele ed infatti, abbiamo superato le 300 segnalazioni, che tutti possono visionare su questo sito. La maggior parte dei messaggi scaturiscono dalle imposizioni previste dal contratto SKY e dalla pessima carta dei servizi adottata, che tutela solo l’azienda, disinteressandosi dei diritti dei consumatori. ORA, I CONSUMATORI CHE SUBISCONO SOPRUSI, POSSSONO RECEDERE IMMEDIATAMENTE DAL CONTRATTO.
PUBBLICITA' INGANNEVOLE: Adiconsum ha nuovamente denunciato SKY all’Antitrust per pubblicità ingannevole. La campagna pubblicitaria incriminata è quella relativa a “SKY a 11 €”.
Infatti, attraverso i messaggi pubblicitari, SKY diffonde l’idea che è possibile abbonarsi alla pay tv spendendo solo €11. L’affermazione è falsa perché il pacchetto più economico di SKY costa 24 € al mese, esclusi film e sport. Nei messaggi pubblicitari non è definito con chiarezza che la promozione è riferita ad un sconto temporale. Se l’antitrust darà ragione ad Adiconsum, SKY subirebbe la quarta condanna per pubblicità ingannevole. ORA, I CONSUMATORI POSSONO DIRE BASTA A CHI INGANNA E RECEDERE DAL CONTRATTO.
E' in vigore il decreto Bersani (DL 31-01-07 N. 7-GAZZETTA UFFICIALE n. 26 del 01-02-07) che recita:
I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta' del contraente di recedere dal contratto o di trasferirlo presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati da esigenze tecniche e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facolta' degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente articolo i rapporti contrattuali gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.
Tutti i nuovi clienti di SKY che non intendono rimanere abbonati, avvalendosi del decreto Bersani bis, possono recedere dal contratto, inviando una raccomandata A.R. Dopo 30 giorno dalla data di ricezione della raccomandata (occore, quindi pagare l'abbonamento anche per gli ulteriori 30gg e successivamente consegnare il decoder con la smart card) il consumatore non ha nessun obbligo contrattuale. I vecchi abbonati, invece, devono attendere che passino 60 gg. dall'entrata in vigore della legge per procedere lal recesso.
Fonte: